Dopo le polemiche e l’ordine del giorno urgente presentato dai consiglieri di minoranza e dopo diverse richieste di chiarimenti giunte all’ente l’amministrazione comunale taorminese ha dovuto procedere all’annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale nr. 52 del 29.10.2015 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali e del servizio di recupero coattivo e stragiudiziale dei crediti tributari ed extratributari dell’Ente – Approvazione del capitolato d’appalto – Indizione della gara, determinazione delle modalità di gara ed approvazione dello schema di bando e di disciplinare di gara”.
Che in quel bando ci fossero più ombre che luci lo avevano evidenziato i consiglieri di minoranza che nel corso dell’ultimo consiglio comunale avevano presentato un ordine del giorno urgente evidenziando diverse irregolarità presenti nel bando e chiedendo alla luce di quelle irregolarità l’annullamento del bado di gara, adottato secondo la minoranza in violazione di legge per diversi motivi. Innanzitutto : non viene attribuito a ciascuno dei 13 sub-criteri la relativa ponderazione, in contrasto con la previsione normativa dell’articolo. 83 del D.Lgs 163/2006; la richiesta illogica e preclusiva del possesso di un ufficio nel territorio della regione Sicilia è gravemente limitativa della libera concorrenza ponendosi in tal modo in aperto e illegittimo contrasto con quanto prescritto comma 1 dell’articolo 2 del D. Lgs 163/2006; la richiesta, pena l’esclusione dalla gara di avere in organico due dipendenti per il supporto informatico è preclusiva e ingiustificata in relazione alla tipicità del servizio di riscossione richiesto e pertanto contra legem ; Illogico e discriminatoria è inoltre l’obbligo, sempre pena l’esclusione dalla gara, del possesso di uno specifico titolo di studio per l’assolvimento di una attività che può essere svolta anche in base a specifici diplomi della durata quinquennale.
Sotto accusa anche la base d’asta valutata non conveniente in quanto eccessivamente onerosa per l’Amministrazione comunale poiché fissata dal bando di gara nel 25% oltre Iva delle somme riscosse relativamente alle entrate derivanti dalla riscossione degli accertamenti comprensivi di sanzioni ed interessi delle entrate oggetto della gara. Onerosità che veniva ulteriormente accentuata se ad essa si aggiunge, come di legge, l’onere dell’Iva quantificato nel 22% che porterebbe la base d’asta, comprensiva d’Iva, al 30,50% a carico del Comune e pertanto con una evidente violazione della previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 2 del D. Lgs 163/2006 relativamente alla tutela del principio di economicità dei bandi di gara.
“ L’annullamento del bando di gara, commenta il consigliere Pinuccio Composto, è la dimostrazione che avevamo ragione. In quel bando c’erano più ombre che luci come dimostrano le numerose richieste di chiarimenti da parte di ditte interessate arrivate al comune. Pensiamo, afferma Composto, di aver fatto una cosa buona, di aver tutelato gli interessi dei nostri cittadini ed imprenditori in un momento molto difficile per la città di Taormina. Resta il rammarico, conclude Composto, di non essere invece riusciti a fare cambiare idea all’amministrazione in merito alla Tari. In consiglio purtroppo, conclude Composto, i numeri della maggioranza hanno decretato l’aumento di oltre il 50% sulla bolletta rispetto allo scorso anno in cambio di un servizio che rimane pessimo.”