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CASTELMOLA. IL TAR DICE NO ALL’INSTALLAZIONE DELL’ANTENNA DI TELEFONIA SUL MONTE VENERE. RESPINTO IL RICORSO DELL’OPERATORE TELEFONICO

AttualitàCASTELMOLA. IL TAR DICE NO ALL’INSTALLAZIONE DELL’ANTENNA DI TELEFONIA SUL MONTE VENERE. RESPINTO IL RICORSO DELL’OPERATORE TELEFONICO

Il Tar di Catania scrive la parola fine alla vicenda dell’installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche su Monte Venere a Castelmola. La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi e di fatto da una volta per tutte ragione all’amministrazione comunale. In camera di consiglio del 26 marzo scorso i magistrati Salvatore Veneziano, Presidente, Gabriella Guzzardi, Consigliere ed Eleonora Monica, Referendario, Estensore. La vicenda è quella che per anni ha visto contrapposti da una parte l’amministrazione comunale dall’altra l’operatore di comunicazioni elettroniche. Al centro della querelle la richiesta di installazione di un impianto di comunicazioni su Monte Venere. In un primo momento il Cga di Palermo aveva accolto il ricorso presentato dall’amministrazione sospendendo di fatto il provvedimento del Tar con cui era stata autorizzata l’installazione.  Ne era seguito il ricorso del’operatore. Oggi a mettere un punto in questa vicenda è il Tar che ha rigettato quel ricorso.  Il comune di Castelmola ha sempre puntato su alcuni aspetti in particolare per far valere le proprie ragioni. Innanzitutto  aveva più volte evidenziato che l’area sulla quale era prevista la realizzazione dell’impianto in questione ricade fra quelle vincolate ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 nonché in zona SIC, secondariamente che l’area in questione si trovava in zona acclive limitrofa ad area di rischio idrogeologico. Due aspetti evidenziati anche nella sentenza.

A parere del Collegio, è pacifico che l’intervento per cui è causa – consistente nella realizzazione di un traliccio dell’altezza di quaranta metri e delle relative apparecchiature tecnologiche di supporto nonché di altre consistenti opere accessorie di sistemazione di tutta l’area ricompresa nella medesima particella catastale – non possa non assumere una sostanziale rilevanza paesaggistica, in relazione, non solo all’ingombro fisico, ma innanzi tutto all’impatto di non modesta entità in grado di determinare sul territorio, impatto reso evidente anche dalla documentazione fotografica depositata da parte ricorrente volta a rappresentare, con una simulazione post operam, l’incidenza della struttura sull’intera zona circostante (in senso conforme, la pronuncia del Consiglio di Stato, sezione III, n. 6138/2014, per l’appunto relativa ad un impianto di telefonia cellulare assimilabile per caratteristiche fisiche a quello in questione, anch’esso ricadente in un’area sottoposta a specifica tutela paesaggistica).

Ad ulteriore conferma, inoltre, dell’incidenza che la realizzazione stazione radio base eserciterebbe sull’ambiente, si aggiunga anche il contenuto della nota prot. 2824 del 29 maggio 2013 (impugnata con i secondi motivi aggiunti), con cui il Comune ha rigettato – ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – la richiesta di valutazione di incidenza ambientale, attese le dimensioni dell’impianto, di gran lunga superiori (contrariamente a dichiarato dalla ricorrente al punto 3.13 “Impatti potenziali” della relativa relazione) all’altezza degli edifici circostanti, pari a circa sei metri, con conseguente compromissione delle finalità di rifugio naturale della fauna stanziale e migratoria dell’oasi di pregio naturalistico in cui si vorrebbe realizzare la stazione radio base.[…]

Parimenti necessaria, attesa l’adiacenza dell’area in questione ad un’area a rischio geomorfologico, è anche l’acquisizione anche del parere del Genio Civile ex art. 13 della l. n. 64/74, come espressamente riconosciuto dal competente Ufficio di Messina con la nota prot. 184421 del 14 novembre 2013 (impugnata con i terzi motivi aggiunti), parere che risulta, in atti non sia stato mai rilasciato per causa imputabile alla società ricorrente, in quanto riconducibile all’incompletezza al riguardo degli elaborati allegati al relativo progetto.

Nessun dubbio può inoltre residuare in merito alla necessità del parere A.R.P.A. – quanto meno ai fini della concreta attivazione dell’impianto (in tal senso Consiglio di Stato, sez. III, n. 1361/2014) – come espressamente stabilito dal comma 1, dell’art. 87, secondo cui “l’installazione … viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’ articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità”.

In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso e, conseguentemente, i successivi motivi aggiunti (ad eccezione del primo perché inammissibile) devono essere rigettati.

Sussistono giusti motivi, valutata la complessiva considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

“Si tratta- afferma il sindaco di Castelmola Orlando Russo- di un risultato atteso da tempo. Abbiamo sempre lottato contro l’installazione dell’antenna affermando proprio che una struttura alta circa 40 metri avrebbe determinato un impatto ambientale devastante. Oggi finalmente il Tar ci da ragione mettendo la parola fine a questa vicenda.”

 

 

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